PET a pagamento presso un centro privato: l'ASL di BN condannata a risarcire le spese
11:0:38 6321Il Giudice di Pace di Benevento, ha riconosciuto a una paziente oncologica il diritto al rimborso delle spese sostenute per un esame diagnostico di medicina nucleare con apparecchiatura Pet/Tac.
Con sentenza depositata in cancelleria lo scorso 5 ottobre, il Giudice di Pace di Benevento ha condannato al risarcimento l’Azienda Sanitaria Locale di Benevento che ha tentato di resistere alla richiesta di rimborso avanzata da una paziente oncologica (la prestazione, per i malati oncologici, viene normalmente effettuata in regime di esenzione totale NDR), costretta a effettuare l’indagine in un centro polidiagnostico privato accreditato, vista l’impossibilità di eseguirla pubblicamente, e in tempi celeri, sul territorio di residenza.
Il Centro Polidiagnostico, il GammacordSanniotac di Benevento, a sua volta, si era visto costretto ad applicare la tariffa, seppur in maniera ridotta, per aver raggiuto il tetto delle prestazioni eseguibili con accreditamento del Servizio Sanitario Nazionale, riconosciutogli dalla Asl sannita, ai tempi della esecuzione da parte della paziente.
Ma la donna, dopo l’iniziale diniego, non si è data per vinta. Ha chiamato in Giudizio l’Azienda Ospedaliera sostenendo che le ragioni di urgenza di una prestazione salvavita per la quale vige il regime di esenzione totale, presso strutture sia pubbliche che private, non possono essere eliminate da tetti di spesa regionali pena la violazione degli artt. 32 della Costituzione e 8 bis/1-2 d. Lgs n. 502/1999.
Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 944/2018, le ha dato ragione, ribadendo “il diritto primario e fondamentale alla Salute previsto e tutelato dalla Carta Costituzionale”. Ha così disposto il rimborso delle spese ospedaliere, anche non autorizzate, nei casi di pericolo di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, evitabili soltanto con cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica.