Autonomia, Calderoli “Governo al lavoro sul ddl delega per i Lep”
17:35:7 280ROMA (ITALPRESS) – “La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni dell’articolo 3 della legge n. 86 del 2024, in particolare con riguardo alla genericità dei principi e criteri direttivi della delega per la determinazione dei LEP. Essa non ha tuttavia in alcun modo specificato la necessità della fonte primaria per la determinazione dei LEP (anzi richiamando casi già presenti nell’ordinamento di LEP definiti con fonte secondaria, a partire dai LEA), e ha piuttosto censurato l’ipotesi della contemporanea applicabilità di una fonte primaria e di una secondaria”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali e l’Autonomia, Roberto Calderoli, nel corso del Question Time al Senato.
“La Corte inoltre non ha in alcun modo condizionato l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia su singole materie alla previa determinazione (o persino finanziamento) dei LEP in tutte le materie – ha aggiunto -. La Corte, invece, nel confermare la necessità di subordinare nelle materie LEP l’attribuzione di funzioni alle Regioni richiedenti alla previa determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni, si è limitata a specificare che, nel momento in cui il legislatore qualifichi una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengano a prestazioni concernenti diritti civili e sociali”.
“Confermo che il Governo è al lavoro per la definizione di un disegno di legge delega per la determinazione dei LEP, che, sulla base delle indicazioni della Corte, tenga conto delle peculiarità delle singole materie, attraverso la individuazione di specifici principi e criteri direttivi. Come sottolineato anche dalla Corte, di particolare ausilio è a tal fine l’attività istruttoria svolta dal CLEP, che ha concluso i propri lavori lo scorso 31 dicembre – ha aggiunto il ministro -. Quanto poi alle materie non-LEP, la disciplina risultante dall’intervento della Corte risulta invece coerente e pienamente applicabile, senza la necessità di ulteriori interventi legislativi. Non sfuggirà infatti agli interroganti il ricorso da parte della Consulta alla tecnica, da tempo nota e utilizzata, delle sentenze additive o manipolative, attraverso cui la disposizione illegittima viene direttamente sostituita o integrata con altra disposizione conforme a Costituzione. La sentenza non produce quindi effetti ostativi al proseguimento dei negoziati già avviati, con riguardo alle funzioni relative alle materie non LEP, negoziati che naturalmente proseguiranno nel solco delle indicazioni fornite dalla sentenza. Come già detto, in ogni caso mi impegno a non sottoporre al Consiglio dei ministri eventuali schemi di intesa preliminare prima della conclusione della vicenda referendaria”.
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