Parrocchia S. Anna. Parte lo sportello per il gratuito patrocinio

17:1:24 4134 stampa questo articolo

Presso la parrocchia di Sant'Anna di Benevento, di cui è parroco Don Giuseppe Montenegro, è nato "lo sportello per il gratuito patrocinio". In questa fase di crisi economica si ha la possibilità di essere tutelati ed assistiti "gratuitamente" in ogni fase e grado del Giudizio da specialisti in materia. Lo sportello è aperto ogni sabato dalle 9 alle 11.30 e per informazioni è possibile contattare lo 082424185 oppure il 3464035787. Il gratuito patrocinio è un beneficio previsto dalla Costituzione italiana (art. 24) che consiste nel fornire assistenza legale gratuita per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice a chi non è in grado di sostenere le relative spese legali. Ne ha diritto, nel penale il cittadino italiano o straniero, anche minorenne, l'apolide. Negli altri giudizi, il cittadino italiano, il cittadino straniero regolarmente soggiornante, l'apolide, le associazioni no profit. Non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali chi è indagato, imputato o condannato per evasione fiscale e chi è difeso da più di un avvocato. Negli altri giudizi chi sostiene ragioni manifestamente infondate. In ogni caso chi è stato condannato per reati associativi. Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.766,33 euro. Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (separazione, divorzio). Documentazione richiesta è lo stato di famiglia e certificato residenza uso gratuito patrocinio, ultima dichiarazione dei redditi, copia carta identità e codice fiscale. Nei giudizi familiari anche certificato di matrimonio. Al fine di essere rappresentata in giudizio nell’ambito di un procedimento penale (o penale militare), sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.



Articolo di Giustizia / Commenti