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Masiello (Camera di Commercio): ‘Per legge dobbiamo recuperare il credito delle imprese’

Gennaro Masiello
Gennaro Masiello
Quando un’impresa non versa il diritto annuale dovuto o lo versa solo in parte o tutto, ma in ritardo rispetto alla scadenza, le Camere di Commercio sono tenute dalla legge a procedere per recuperare il proprio credito, comprensivo di interessi e sanzioni, mediante l’emissione della cartella esattoriale. La norma applicabile (Decreto ministeriale del 25 gennaio 2005 n. 54, pubblicato sulla G.U. n.90 del 19 aprile 2005) prevede che anche il versamento parziale dell'importo dovuto, effettuato oltre la scadenza del termine ordinario, è da considerarsi al pari al versamento "omesso" e, pertanto, la normativa prevede che "la base di calcolo della sanzione è rappresentata dall'intero importo dovuto" e non dalla parte di diritto non versato. La sanzione in tali casi oscilla da un minimo del 30% ad un massimo del 100 %. L'Ente Camerale sannita, per tali fattispecie, applica la sanzione minima. “La Camera di Commercio – ha affermato il presidente Gennaro Masiello - pur nel rispetto dei dispositivi ministeriali e di tutta la normativa vigente in materia, fa proprie le preoccupazioni delle imprese e coglie il disagio manifestato dal sistema economico-produttivo in tema di calcolo delle sanzioni per l’omesso-incompleto o ritardato pagamento del diritto annuale. A volte per qualche euro non versato, le sanzioni diventano smisurate. L’Ente camerale è tenuto per legge a recuperare il credito. L’impegno della Camera di Commercio di Benevento – ha concluso il presidente Masiello - è quello di investire le organizzazioni di categoria provinciali perché si facciano promotrici attraverso la loro rete nazionale di modifiche mirate della normativa vigente”. Intanto, sono tre le norme regolamentari che disciplinano l’applicazione della sanzione per tardivi od omessi pagamenti: il Decreto 11/05/2001, n. 359 – regolamento attuazione art. 17 L. 488, 23/12/1999 e successivo art. 44 legge 12/12/2002, n. 273; il Decreto 27/01/2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive – regolamento applicazione sanzioni amministrative del diritto annuale. A coloro che non risultano in regola con il pagamento del diritto annuale, non versato o versato in misura inferiore al dovuto, non potrà essere rilasciata, su tutto il territorio nazionale, nessun tipo di certificazione sulla iscrizione nel Registro delle imprese. Spesso l'impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato Registro Imprese: "scopre" così che non può essere rilasciato a causa del suo debito per diritto annuale. L'omesso o incompleto versamento del diritto annuale determina, infatti, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento, l'inibizione del rilascio della certificazione Registro Imprese detto anche "blocco della certificazione". L'Ente Camerale, annualmente, in prossimità della scadenza del termine di pagamento ordinario, invia una apposita comunicazione alle imprese iscritte al fine di ricordare l'adempimento.


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