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11/8/2017 :: 15:57:38

INPS. Disoccupazione: ne hanno diritto anche i collaboratori a progetto

Inps
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Per chi si trova nello stato di disoccupazione per cause verificatisi nell’anno 2016, è possibile chiedere la trasformazione della domanda di NASpI in domanda di indennità DIS-COLL, la misura prevista per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

L’Inps ha reso noto che le domande di indennità di disoccupazione NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di indennità DIS-COLL - e viceversa - possono essere trasformate in domande di DIS-COLL anche per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016, come peraltro già accaduto per gli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, nel caso in cui la domanda di prestazione abbia tutti i requisiti per essere valutata quale domanda di DIS-COLL e, solo per errore materiale, sia stata presentata come domanda di NASpI, la stessa può essere accolta a valere sulle risorse residue stanziate dalla Legge di Stabilità 2016.

Le strutture territoriali dell'INPS procederanno quindi all’acquisizione di una nuova e corretta domanda, esclusivamente su richiesta degli interessati, corredando la domanda della documentazione eventualmente richiesta ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione spettante. Le nuove domande saranno acquisite con la medesima data di presentazione di quelle erroneamente inoltrate.

NASPI

Cosa è la Naspi

E' una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

A chi spetta

Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, ivi compresi:
•gli apprendisti;
•i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
•il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
•i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

A chi non spetta

Non sono destinatari della indennità di disoccupazione NASpI:
•i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
•gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
•i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
Inoltre, non possono accedere all'indennità di disoccupazione NASpI i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.

Quando spetta

Spetta in presenza dei seguenti requisiti:
•stato di disoccupazione involontario;
•requisito contributivo;
•requisito lavorativo.

PRESTAZIONE DIS-COLL

Cosa è la Prestazione DIS-COLL

L’art. 15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22 ha istituito, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, una prestazione di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che soddisfino congiuntamente i prescritti requisiti. ( DIS COLL 2015 )

La Legge di stabilità per l’anno 2016, (L. 28 dicembre 2015, n. 208 all’art. 1, comma 310 NDR) ha previsto che l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche per l’anno 2016 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016. ( DIS COLL 2016 )

A chi spetta

Spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 (DIS-COLL 2015) e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 (DIS-COLL 2016).

A chi non spetta

Non sono destinatari dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL:
• i collaboratori titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
• gli amministratori ed i sindaci;
• i titolari di Partita Iva;
• gli assegnisti  di ricerca, i dottorandi e i titolari di borse di studio. 

Quando spetta

La prestazione è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio e 31 dicembre 2015 (DIS-COLL 2015) e tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016 (DIS-COLL 2016), siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) al momento della presentazione della domanda di prestazione si trovino in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n.150 del 2015;
b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di disoccupazione e l’evento stesso;
c)  possano far valere nell’anno 2015 almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
N.B. Per gli eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 ( DIS COLL 2016 ) l’ultimo requisito di cui al punto c) non è più richiesto,  in ragione di quanto disposto dall’art. 1, comma 310 della Legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l’anno 2016). 



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