Ecco cosa bisogna fare per recedere dal contratto di pay tv. Lo chiarisce il Mise in una nota al nuovo disegno di legge sulla concorrenza
Sono sempre di più gli italiani che ricorrono alla pay tv per avere accesso a contenuti di qualità e soprattutto poco datati. Perché spesso e volentieri se si accende la tradizionale tv generalista si è spettatori di film visti e rivisti, di programmi copiati e noiosi e via dicendo. Per evitare tutto questo si possono mettere le pay tv e i loro pacchetti a confronto, per capire qual è il prodotto televisivo più adatto ai propri gusti.
Recedere dal contratto
Ma le domande che ci si pone prima di firmare il contratto di pay tv sono le seguenti: quale sarà l’inghippo se un giorno mi stuferò e vorrò disdire l’abbonamento? Quali penali dovrò pagare? Niente paura. A fine febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla concorrenza mettendo alcuni punti fermi alle questioni delle penali per quanto riguarda i contratti in abbonamento – quindi in ambito di telefonia, internet e pay tv.
La nota del Mise
Il Mise, in una nota, ci ha tenuto a precisare che nel momento in cui si volesse cambiare operatore non saranno introdotti costi fissi. Ecco le parole ufficiali: “Il disegno di legge non prevede in alcun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento ai telefoni fissi e mobili, Internet o a pay tv. La norma inserita nel disegno di legge non cambia infatti le disposizioni generali in materia di recesso anticipato dai contratti di telefonia, internet e Tv (già regolati dal DL 7/2007) ma disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi.”
Le promozioni
E’ quindi reso chiaro dalla nota che i costi riguardano solamente le promozioni. Effettivamente, a ben pensarci, questo tipo di provvedimento ha senso in quanto se si decide di aderire ad una promozione, che generalmente ha una tariffa vantaggiosa per l’utente, l’operatore del servizio che la propone deve in qualche modo tutelarsi, soprattutto perché trattandosi di promozione si sta parlando di periodi di tempo limitati.
Requisiti da rispettare
In particolare il decreto legge sulla concorrenza ha fissato un tetto di durata di 24 mesi e ha stabilito che le penali previste dalle promozioni debbano “rispettare una serie di stringenti requisiti di trasparenza sia verso il cliente, sia verso il regolatore. In particolare, l’operatore dovrà fornire al consumatore informazione esaustiva in merito all’esistenza e all’entità di costi d’uscita. Dovrà inoltre spiegarne analiticamente la giustificazione al Garante delle comunicazioni, sulla base dei costi effettivamente sostenuti.”
Questo ultimo punto è piuttosto importante, perché quante volte è capitato di sentirsi offrire una promozione che dura “per sempre” per poi scoprire che il “sempre” ha un limite di, ad esempio, cinque anni, e che poi non si può recedere per i successivi cinque? Nel momento in cui il disegno diventerà effettivamente legge, potremo dormire sonni tranquilli.
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