Mediazione, per la Corte Costituzionale è illegittima. L'Associazione Giudice di Pace: 'Effetti dirompenti'

11:14:47 2833 stampa questo articolo

“La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui si prevede come obbligatorio il tentativo di mediazione. Pur dovendo restare in attesa delle motivazioni della sentenza, occorre evidenziare che la decisione della Consulta è destinata ad avere effetti dirompenti su tutto il sistema delineato dal dlsgs n° 28/10 e sul regolamento di attuazione di cui al DM 180/10”. Questa l’opinione di Maria Stefania Camerlengo, Tesoriere dell’Associazione Nazionale Giudici di Pace. “Credo sarebbe opportuno cogliere nella decisione della Consulta l’invito ad una seria riflessione per evitare ogni pervicacia nel perseguire obiettivi talvolta estranei al senso di giustizia e per sostenere sia la possibilità che le parti ricorrano al mediatore a seguito di una libera scelta (piuttosto che di un obbligo imposto per legge), sia strumenti alternativi di composizione dei conflitti, endoprocessuali ed extraprocessuali magari attingendo tra quelli già previsti nel nostro ordinamento. Lo sbarramento della mediazione non poteva costituire la soluzione al problema giustizia. La Magistratura di Pace – ha sottolineato la Camerlengo - si è da sempre resa disponibile a fare la sua parte sia implementando il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 322 c.p.c. e sia sobbarcandosi buona parte dei procedimenti arretrati con un aumento di competenza per materia e per valore consentendo cosi alla Magistratura di carriera di svolgere più celermente il compito affidatole. Per eliminare l’annoso problema dei 5milioni di procedimenti arretrati la nostra associazione - ha concluso la Camerlengo - in diverse occasioni ha paventato la possibilità di utilizzare la Magistratura di Pace e quella onoraria che hanno già dato prova di efficienza (durata dei procedimenti meno di un anno e solo il 5% delle decisioni impugnate)”.



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