La Regione Campania impugna la legge Calderoli sull'autonomia differenziata: notificato il ricorso di illegittimità costituzionale

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Il 26 agosto 2024, la Regione Campania, con il supporto dell'Avvocatura regionale e del Prof. Francesco Marone, ha notificato un ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge sull'autonomia differenziata, denunciando gravi violazioni costituzionali.

Il 26 agosto 2024, la Regione Campania ha ufficialmente notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un ricorso di illegittimità costituzionale contro la legge Calderoli sull’autonomia differenziata (legge 26 giugno 2024, n. 86, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2024, n. 150). La Regione, rappresentata dal Prof. Francesco Marone, Ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, in collaborazione con l’Avvocatura regionale, ha chiesto alla Corte Costituzionale di dichiarare l’incostituzionalità della legge.

Il ricorso si basa su quindici motivi principali, che contestano sia il procedimento delineato dalla legge per la sottoscrizione delle intese con le singole Regioni, sia i contenuti e gli effetti di tali intese, soprattutto in relazione alla determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP).

Tra le principali ragioni di illegittimità sollevate dalla Regione Campania, spiccano:

- Ampia devoluzione di competenze. La legge consentirebbe una devoluzione di competenze alle Regioni eccessivamente ampia e priva di controllo, anche in materie riguardanti diritti fondamentali e servizi essenziali come sanità, scuola pubblica, previdenza integrativa e protezione civile. Questo, secondo il ricorso, potrebbe compromettere la sovranità dello Stato, rompere l’unità nazionale e minare l’uguaglianza dei cittadini tra le diverse aree del Paese. A tale riguardo, il Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Prof. Paolo Maddalena, ha definito la legge “un enorme pericolo per l’unità giuridica ed economica dell’Italia” (P. Maddalena, *L’autonomia regionale differenziata, solidarietà e territori*, Il Sole 24 Ore, pag. 12).

- Marginalizzazione del Parlamento. Il ricorso denuncia come il ruolo del Parlamento, garante dell’unità nazionale e dell’interesse generale, sia stato svilito a favore del Presidente del Consiglio dei Ministri, a cui viene attribuito esclusivamente il potere di limitare l’oggetto delle intese.

- Violazione dei principi costituzionali. La legge viene contestata per non rispettare le norme costituzionali che subordinano l’autonomia differenziata all’attuazione di misure perequative volte a superare i divari territoriali e al concreto finanziamento dei LEP. Secondo il ricorso, la legge si limita a mere affermazioni di principio, come dimostrato dalla previsione di invarianza finanziaria.

- Incoerenza con l’art. 116, comma 3 della Costituzione. Le modalità attuative dell’art. 116, comma 3 della Costituzione, adottate dalla legge Calderoli, tradirebbero lo spirito della norma, creando un sistema iniquo che si avvicina più a un progetto di secessione, piuttosto che a una legittima autonomia regionale. Questa critica è stata evidenziata anche dalla prof.ssa Giovanna De Minico, durante le audizioni parlamentari.

- Violazione del principio di legalità. Il ricorso denuncia una grave violazione del principio di legalità, in quanto la determinazione dei LEP è demandata al Governo senza alcuna predeterminazione di principi o criteri direttivi, in contrasto con la Costituzione.

- Ruolo delle Conferenze marginalizzato. Infine, si contesta la decisione di affidare l’intesa a una trattativa diretta con il Governo, escludendo il coinvolgimento delle Conferenze, in violazione del principio di leale collaborazione e impedendo una valutazione complessiva degli effetti sulle Regioni e sulle autonomie locali.



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