Hortus Conclusus approda in Consiglio. Approvato regolamento: c'è il ticket per l'ingresso

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Hortus Conclusus Hortus Conclusus

Nominato anche il nuovo Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2019/2021. 

Si è svolto questa mattina a Palazzo Mosti, il Consiglio Comunale con a centro la vicenda inerente l'Hortus Conclusus che ospita le opere di Mimmo Paladino maestro della transavanguardia. In soldoni, il Comune di Benevento ha proceduto all'accettazione della donazione effettuata da Paladino e dunque all'acquisizione al patrimonio comunale dei beni presenti nell'Hortus (23 i voti favorevoli e 1 contrario, quello del capogruppo PD, De Pierro). 

Approvato anche il regolamento - steso insieme allo stesso Paladino - con all'interno numerose novità che riguardano anche la fruibilità e la manutenzione di quello che appare come uno nei "tesori nascosti" dell'Italia. Il Comune di Benevento si è impegnato (così come espressamente richiesto da Paladino) anche al ripristino dei luoghi che oggi sono danneggiati. In particolare il Comune si farà carico del restauro della zona architettonica e degli impianti, opere per le quali sarebbero già stanziati 150mila euro. Previsto, inoltre, anche un ticket d'ingresso allo spazio di vico Noce fino ad ora visitabile in maniera gratuita. 

Il Consiglio comnale ha poi ha nominato stamani (con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 5 astenuti) Graziano Serpico (presidente), Nicola Alfieri e Carmine Cicala componenti del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2019-2021.

Questo il regolamento approvato inerente l'Hortus Conclusus. 

Articolo 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l’utilizzo da parte del Comune di benevento e la concessione temporanea a terzi dello spazio attrezzato denominato Hortus Conclusus in Vico Noce a Benevento. L’accesso all’Hortus Conclusus dovrà essere regolamentato tramite un biglietto di ingresso

Articolo 2 – Criteri d’uso

Lo spazio di cui all’articolo 1 è destinato esclusivamente ad attività di rappresentanza, culturali e turistiche di interesse pubblico, intendendo per esse quelle che abbiano una particolare ricaduta sull’immagine della Città, oltreché risonanza in ambito nazionale e internazionale.  Il luogo può essere utilizzato direttamente dal Comune o concesso a soggetti che ne facciano richiesta per manifestazioni temporanee. Sono consentite esclusivamente manifestazioni musicali e teatrali, che rapportino e relazionino allo spazio esistente. Non è consentito l’utilizzo di elementi scenografici aggiuntivi e sono proibite manifestazioni che prevedono uso di forti amplificazioni o di notevole impatto visivo. Qualora per esigenze di spettacolo fosse necessario allestire un palco, è obbligatorio riferirsi al progetto appositamente realizzato dal Comune di Benevento, di concerto con l’artista, e ciò sia per la realizzazione della pedana che per l’utilizzo dello spazio riservato al pubblico. Non è in alcun modo consentito l’uso dello spazio per finalità pubblicitarie, propagandistiche o per manifestazioni politiche. L’utilizzo della piazza è escluso per attività: a) che siano manifestamente incompatibili con il pregio ed il valore architettonico ed artistico del luogo; b) che siano incompatibili con le caratteristiche strutturali, funzionali ed acustiche dello spazio o che alterino, in qualsiasi modo, la percezione degli elementi che lo compongono; c) di vendita in forma fissa o ambulante, sia di cibi che di bevande. E’ vietata la sub-concessione. La concessione degli spazi è negata ai soggetti che precedentemente abbiano fatto un uso improprio degli stessi.

Articolo 3 – Tutela dell’immagine

E’ consentito utilizzare immagini grafiche e fotografiche dell’Hortus e dei singoli elementi che lo compongono esclusivamente per fini pubblici istituzionali e culturali. E’ assolutamente vietato ogni utilizzo ai fini di lucro o che, comunque, comprometta, alteri od offenda l’immagine del luogo e dell’artista.

Articolo 4 – Opere

Le sculture dovranno essere mantenute in buono stato di conservazione;
Le opere non potranno essere rimosse dal luogo stabilito, senza l’approvazione scritta dell’autore.

Articolo 5 – Rilascio della Concessione

La Concessione di uso temporaneo a terzi è rilasciata dall’Ufficio Cultura del Comune di Benevento. La durata della concessione non può superare quella della manifestazione culturale, per cui si richiede la concessione stessa e dei giorni immediatamente precedenti e successivi.

Articolo 6 – Presentazione delle richieste d’uso

Le richieste di utilizzo dello spazio sottoscritte dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante dello stesso, devono essere inoltrate all’Ufficio Cultura del Comune di Benevento, almeno dieci giorni prima della data indicata per l’inizio dell’utilizzo e devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative o dei programmi da realizzare, sia per quanto riguarda i contenuti, sia in relazione alle esigenze logistiche, tecniche e funzionali, oltre alla documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento. Le richieste presentate con meno di dieci giorni di anticipo saranno valutate solo se corredate da chiare ed oggettiva motivazione che giustifichi la deroga a quanto stabilito al precedente punto.

Articolo 7 – Atto di concessione

Spetta all’Ufficio Cultura del Comune, preposto al rilascio della concessione d’uso del sito: La predisposizione della modulistica; La raccolta delle richieste; La predisposizione degli atti istruttori volti all’accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli; Il controllo e la verifica dello stato di attuazione delle attività ospitate.

L’atto di concessione dovrà prevedere, tra l’altro, le prescrizioni a carico del concessionario e inoltre: L’obbligo per il concessionario di rispettare tutte le prescrizioni impartite; L’obbligo per il concessionario dell’assunzione di tutte le spese dirette di utilizzo degli spazi concessi per lo svolgimento delle maniestazioni in particolare quelle relative alla gestione della sicurezza, del servizio d’ordine, degli allestimenti tecnici, degli allacci provvisori di fornitura elettrica e della pulizia finale; L’obbligo del concessionario al rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle Leggi previste in materia di pubblica sicurezza e svolgimento di pubblico spettacolo.

Con la concessione d’uso il Comune di Benevento è esplicitamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni provocati a persone ed a cose durante lo svolgimento di spettacoli, manifestazioni o iniziative, a partire dal momento in cui la struttura viene consegnata ai terzi organizzatori, sui quali ricadrà in toto la responsabilità.

Articolo 8 – Modalità d’utilizzo degli spazi

Nell’utilizzo della struttura concessa debbono essere osservate le seguenti disposizioni, oltre a quelle che verranno impartite in sede di atto di concessione:

L’uso degli spazi concessi dovrà consentire, se possible, la vista dell’Hortus Conclusus negli orari in cui non si svolgono manifestazioni; Durante le manifestazioni aperte al pubblico dovrà sempre essere garantito il prescritto servizio di vigilanza e un adeguato servizio d’ordine; Andranno segnalati immediatamente al Comune di Benevento eventuali danni riscontrati o provocati; Dovrà essere rispettato il limite di affluenza massima di spettatori come prescritto dall’autorizzazione rilasciata; L’Hortus Conclusus e i relativi ambiti dovrà essere riconsegnato nelle medesime condizioni in cui è stato concesso;
E’ consentita la promozione delle singole manifestazione tramite manifesti, locandine e simili, senza necessità di particolari autorizzazioni all’interno dell’apposito pannello disegnato e realizzato dall’Ufficio Tecnico del Comune. Non è consentito l’accesso all’Hortus Conclusus a nessun automezzo se non previamente autorizzato. Le autorizzazioni di accesso saranno rilasciate esclusivamente per le operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario.

Articolo 9 – Polizza

Il concessionario dovrà, di concerto con l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Cultura del Comune di Benevento, stipulare una polizza assicurativa temporanea.

Articolo 10 – Durata

Il presente Regolamento ha durata illimitata, sino alla eventuale revisione dello stesso.



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