Amministrative 2016. Alle 12 nel Sannio affluenza al 22.89%. I dati comune per comune

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Il Sannio va al voto, 21 i comuni tra cui il capoluogo Benevento chiamati a rinnovare sindaco e Consiglio comunale. Alle 12.00 l'affluenza al voto si attestava al 22.89%. Un dato ulteriore sarà fornito alle 19.00.

Resi noti i primi dati sull’affluenza per le elezioni amministrative 2016. Nel Sannio alle 12.00 i votanti sono stati 22.89% degli aventi diritto, 21 in totale i comuni chiamati a rinnovare il sindaco ed il Consiglio comunale. Da più parti, la preoccupazione maggiore è quella legata all’astensionismo che nelle ultime tornate elettorali ha dimostrato di essere sempre più la scelta di almeno metà dell’elettorato con punte altissime.

A Benevento, comune capoluogo, sono ben 7 i candidati a sindaco e l’affluenza alle 12.00 in città si attestava al 24.74%. Negli altri comuni invece Airola 19.91%, Bonea 23.52%, Buonalbergo 15.82%, Castelvenere 27.35%, Castelvetere in Val Fortore 7.53%, Cerreto Sannita 18.24%, Dugenta 23.93%, Foglianise 22.70%, Foiano di Val Fortore 23.98%, Frageneto L’Abate 24.40%, Ginestra Degli Schiavoni 12.55%, Pago Veiano 22.60%, Pesco Sannita 26.76%, Pietrelcina 23.56%, San Giorgio Del Sannio 22.62%, San Giorgio La Molara 21.26%, San Nazzaro 25.44%, San Nicola Manfredi 23.85%, Sant'Angelo a Cupolo 19.87%, Solopaca 23.74%.

Gli orari ed i giorni del voto.

I seggi si sono stati aperti stamani alle 7.00 e sarà possibile votare fino alle 23.00, l’eventuale ballottaggio si terrà invece domenica 19 giugno dove sarà possibile votare sempre dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Come votare nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Sulla scheda azzurra, sono porti i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco “ scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto: per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, situato immediatamente prima dei contrassegni delle liste collegate, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco; in questo caso il voto espresso è valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata, tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (c.d. “voto disgiunto”); per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco; per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;  solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto”.

Inoltre il Ministero dell’Interno ritiene importante evidenziare che, “le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata; ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi, per l’elezione del sindaco si procede al turno di ballottaggio tra i due candidati più votati". 

Come votare nei comuni con popolazione inferiori a 15.000 abitanti.


“Nei Comuni fino a 15.000 abitanti si vota con una sola scheda per eleggere sia il Sindaco che i Consiglieri Comunali. Ciascun candidato alla carica di sindaco sarà affiancato dalla lista elettorale che lo appoggia, composta dai candidati alla carica di Consigliere. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto a ciascun candidato il contrassegno della lista che lo appoggia. Il voto per il Sindaco e quello per il Consiglio sono uniti: votare per un candidato sindaco significa dare una preferenza alla lista che lo appoggia. Viene eletto sindaco, il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare (ballottaggio) per questi ultimi la seconda domenica successiva. Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano. Una volta eletto il sindaco viene anche definito il Consiglio: alla lista che appoggia il sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste”.

Fonte: Ancitel, Ministero dell’Interno.



Articolo di Comunali 2016 / Commenti